No, non acconsento Sì, acconsento
Tali disposizioni non dovrebbero riguardare gli enti locali
Articolo 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
La scuola non opera in tale ambito.
Accesso docenti
GPS PERSONALE DOCENTE - GRADUATORIE 3^FASCIA PERSONALE ATA
Regolamento Messa a disposizione presso ns. istituzione
Stamani 20 maggio, dalle 9.30, lo scrittore Pierpaolo Vettori ha incontrato i detenuti della Casa Circondariale di Matera.
https://www.youtube.com/watch?v=dKNuFsSuuPQ