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Sessioni di formazione civica e di informazione

Sessioni di formazione civica e di informazione

Con l’Accordo di Integrazione, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l’istruzione degli adulti, di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore «omissis» e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nell’immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le modalità di cui all’articolo 3 del DPR 179.

Sessione di formazione civica e di informazione
Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all’articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell’accordo.
La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l’utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.

Nell’accordo 7 agosto e nelle successive indicazioni operative del 31 ottobre

le Sessioni di Formazione Civica e i corsi di integrazione linguistica e sociale si svolgono (solo) nei CTP
le S.F.C. hanno un durata di 10 ore, con due docenti

Obiettivo
Far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l’Accordo di integrazione “una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia“; nonché “una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali“.


Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

E' entrato in vigore il 10 marzo 2012 il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato", emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179. Da tale data, pertanto, gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure. Con tale istituto si è voluta perseguire la strada del patto con il cittadino non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante, fondato su reciproci impegni. Da parte dello Stato, quello di assicurare il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; da parte del cittadino straniero, l'impegno al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.

Emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Dlgs 286/1998), e pubblicato sulla G.U. 263 dell'11 novembre 2011, il citato regolamento disciplina l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti delle verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno e di quello per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova normativa.

L’accordo è articolato per crediti, ha la durato di due anni ed è prorogabile di uno. In rappresentanza dello Stato è firmato dal Prefetto o da un suo delegato così da garantire l’impegno delle istituzioni a sostegno del processo di integrazione dello straniero attraverso ogni idonea iniziativa. Con sua la sottoscrizione invece lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento), una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali) e, laddove presenti, a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori. Per considerare adempiuto l’accordo, all’atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che ricomprendano obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.

E’ redatto in duplice copia ed uno dei due originali è consegnato allo straniero nella lingua di origine ovvero, se ciò non fosse possibile, tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo le indicazioni dell'interessato.

All’atto della sottoscrizione vengono attribuiti allo straniero 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed a conoscenze di base di formazione civica e le informazioni sulla vita civile in Italia e, al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).

Un mese prima dello scadere del biennio – e dell’eventuale anno aggiuntivo di proroga- lo sportello unico della prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza della predetta documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test svolto a cura dello sportello medesimo.

In alcuni casi - come, ad esempio, l’aver commesso reato o gravi violazioni della legge - i crediti potranno anche esser decurtati e/o persi. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto - in trenta crediti, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato.


La Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione

Il modello di accordo di integrazione predisposto per la sottoscrizione del patto tra straniero e Stato, oltre a prevedere, all'articolo 1, gli impegni dello straniero, indica,  la dichiarazione, da parte dell'interessato, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007,  impegnandosi a rispettarne i principi.
 
La decisione di elaborare la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione è stata adottata nel 2007 per riassumere e rendere espliciti i principi fondamentali del nostro ordinamento che regolano la vita collettiva, sia dei cittadini che degli immigrati, cercando di focalizzare i principali problemi legati al tema dell’integrazione. La Carta, redatta secondo i principi della Costituzione italiana e delle principali Carte europee e internazionali dei diritti umani, si sofferma in modo particolare su quei problemi che la multiculturalità pone alle società occidentali.
 
Con il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2007 è avvenuto il  “varo” della Carta, al quale si riconosce il valore di direttiva generale per l’Amministrazione dell’Interno.